La scheda carburante è uno strumento dai molti vantaggi
14/03/2016 – La compilazione della scheda carburante è necessaria per ottenere importanti vantaggi fiscali: permette, infatti, di portare in deduzione i costi e in detrazione l’IVA. nella misura massima del 40%, per coloro che usano un qualsiasi mezzo di locomozione per la loro attività strumentale ed entro determinati percentuali. Per effettuare lo scarico dei costi è necessaria la compilazione della scheda, nella quale dovranno essere presenti: il numero dei chilometri effettuati dal veicolo e il timbro del distributore. Il pagamento, inoltre, dovrà essere eseguito preferibilmente mediante carta di credito.
Per poter effettuare lo scarico dei costi, alcuni dati devono essere inseriti nella scheda per non incorrere nella sua inammissibilità. Pertanto, si dovranno indicare: targa e tipo del veicolo (con eventuale indicazione del numero di telaio), il valore del carburante acquistato (anche al lordo dell’IVA) e gli estremi identificativi del distributore dove è stato eseguito l’acquisto.
Nel 2011, con l’introduzione del Decreto Legislativo 70, è stato previsto l’esonero dalla noiosa compilazione della scheda carburante per tutti i soggetti passivi d’imposta e, nello specifico, per i soggetti IVA. La condizione per ottenere tale esenzione è che l’acquisto del carburante (benzina e diesel) sia effettuando utilizzando, come metodo di pagamento, esclusivamente carte di credito o prepagate.
Al momento esistono due diverse modalità per poter portare in deduzione i costi relativi al carburante: la prima, quella classica, con la compilazione della scheda carburante e la seconda, invece, che prevede la sola esibizione degli scontrini delle carte di pagamento. Quest’ultimo metodo fa nascere dei dubbi sul corretto utilizzo del sistema di pagamento.
Le successive interpretazioni e i dibattiti, scaturiti in seguito all’emanazione della Legge 12 luglio 2011 n. 106 inserita nel Decreto Sviluppo, sono giunte ad una conclusione univoca. La compilazione della scheda carburante, ai fini della deducibilità da parte dei soggetti passivi d’imposta, è obbligatoria solo per chi effettua il pagamento in contanti: sono esonerati tutti coloro che utilizzano metodi di pagamento elettronici.