Non tutti sanno che “fallire”, da qualche tempo, non è una prerogativa degli imprenditori. Se per fallimento difatti si intende l’impossibilità di far fronte ai debiti contratti, allora può essere “dichiarato fallito” anche un consumatore. In questi caso il debitore però può chiedere di essere inserito in una procedura di “esdebitamento” ovvero un percorso di ristrutturazione del debito attraverso il quale egli si può liberare dalle pendenze e ricominciare a organizzare la propria vita.
La legge prende le mosse da una disposizione già presente nella Legge Fallimentare, ma la grande novità inserita nel 2012 è la possibilità che il processo di liberazione del debito possa avvenire ora anche per il consumatore.
Vediamo come funziona.
FALLIMENTO DEL CONSUMATORE: LE CONDIZIONI – Il fallimento del consumatore si verifica quando questi non può più far fronte ai debiti contratti e soddisfare tutti i creditori.
Egli può dunque depositare presso il tribunale ove ha residenza un piano di pagamento attraverso cui ristrutturare il debito, soddisfacendo – almeno in parte – le pretese dei creditori ed estinguere tutti i suoi debiti.
COSA DEVE INDICARE IL PIANO DI ESDEBITAMENTO – Nel piano di esdebitamento che viene depositato al giudice, il debitore Il piano deve indicare:
- ricostruzione della situazione economica e patrimoniale
- ragioni dell’incapacità del debitore di far fronte ai debiti
- scadenze, modalità ed eventuali garanzie
- cause dell’indebitamento
- resoconto sulla sua solvibilità negli ultimi cinque anni
- eventuale esistenza di atti impugnati dai creditori.
Stante che il piano nasce per permettere la ristrutturazione del debito, non sarà necessario che esso preveda il soddisfacimento integrale di tutti i debitori. Mentre i crediti tributari e previdenziali vanno pagati integralmente, di fatto si può proporre il pagamento di tutti gli altri creditori in misura percentuale.
IN QUALI CASI IL GIUDICE ACCETTA IL PIANO – Perché il giudice accetti il piano e ammetta dunque il debitore alla procedura, questi dovrà dimostrare che il piano è concretamente realizzabile e che le cause del suo indebitamento non sono riconducibili a colpe del debitore quanto piuttosto causate da forza maggiore, da avvenimenti che non dipendono dal debitore stesso (ad esempio da licenziamento o dalla malattia).
I CREDITORI DEVONO ACCETTARE IL PIANO – Il piano di pagamento viene presentato ai creditori in un’unica udienza fissata dal giudice, i quali dovranno votare se accettare oppure no.
Perché il piano diventi operativo, il procedimento deve essere votato favorevolmente da creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti complessivi. In questo caso il piano viene approvato e vincola tutti i creditori (non solo dunque quelli che lo hanno votato).La proposta viene dunque omologata dal giudice.
QUALI VANTAGGI – Il primo vantaggio è quello di liberarsi dalla costante minaccia dell’ufficiale giudiziario che bussa alla porta di casa, senza contare il costo ulteriore che quella condizione genera in termini di spese legali conseguenti alle azioni esecutive intraprese dai creditori.
Ma esistono anche vantaggi operativi:
- i debiti vengono pagati in misura minore;
- i crediti privilegiati possono essere sospesi anche sino ad un anno;
- si sospendono tutte le procedure esecutive durante il piano di pagamento (dunque nessun pignoramento o espropriazione);
- si può prevedere un percorso di vendita guidata (dal tribunale) dei beni, a soddisfacimento dei crediti;
- infine nel momento in cui il piano viene pagato per intero, il debitore è libero da ogni debito.