Il Decreto Renzi dell’aprile 2014 (Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2014, n. 95) prevede che, a decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia:
1. nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale del modello F24 sia di importo pari a zero, il contribuente (anche se non titolare di partita IVA) potrà effettuare il versamento “esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate”. Non sarà quindi possibile presentare l’F24 a zero presso un intermediario della riscossione convenzionato (banca/poste) e nemmeno trasmetterlo tramite home banking; il contribuente dovrà presentare il modello esclusivamente in modalità telematica registrandosi direttamente presso l’Agenzia delle Entrate o rivolgendosi ad un intermediario abilitato Entratel;
2. nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale del modello F24 sia di importo positivo, il versamento potrà avvenire “esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa”. Non sarà quindi possibile presentare l’F24 a zero cartaceo presso una banca/poste ma il contribuente potrà utilizzare l’home banking, oltre che (come nel caso precedente) presentare il modello registrandosi direttamente presso l’Agenzia delle Entrate o rivolgendosi ad un intermediario abilitato Entratel;
3. nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro, il versamento potrà essere effettuato “esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa”. Anche in questo caso non sarà quindi possibile presentare l’F24 cartaceo presso una banca/poste ma il contribuente potrà utilizzare l’home banking, oltre che (come nel primo caso precedente) presentare il modello registrandosi direttamente presso l’Agenzia delle Entrate o rivolgendosi ad un intermediario abilitato Entratel.
Soggetti SENZA partita IVA Soggetti CON partita IVA
F24 con saldo a ZERO per effetto di compensazioni
esclusivamente con i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate
F24 con saldo a positivo (di qualsiasi importo) ma comprendente compensazioni
home banking o servizi
telematici dell’Agenzia delle
Entrate (*)
home banking o servizi
telematici dell’Agenzia delle
Entrate (*)
F24 senza compensazioni con saldo finale superiore a 1.000 euro
home banking o servizi
telematici dell’Agenzia delle
Entrate
F24 senza compensazioni con saldo finale NON superiore a 1.000 euro
presentazione cartaceo in
banca/posta, home banking o
servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate
(*) In caso di utilizzo di crediti in compensazione valgono i limiti e le condizioni previste in caso di crediti compensabili superiori a 15mila euro (visto di conformità, preclusione all’utilizzo dell’home banking, termini di utilizzo). Attenzione anche all’ulteriore limite che vieta la compensazione di crediti di imposte erariali, in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate.
In sintesi quindi, dal 1° ottobre 2014, i versamenti da modello F24 saranno effettuati anche dai soggetti senza partita IVA, esclusivamente in via telematica, o direttamente (modalità obbligatoria in caso di delega di versamento “a saldo zero”, per la presenza di compensazioni fiscali) ovvero avvalendosi di intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate (compreso home banking). Soltanto i modelli F24 senza compensazione e di importo fino a 1.000 euro potranno ancora essere pagati, dai soggetti senza partita IVA, presentando la delega cartacea in banca o in posta (in questo caso il pagamento potrà essere effettuato anche in contanti, senza necessariamente aprire un rapporto di conto corrente).
La nuova stretta sulle compensazioni riguarda solo le compensazioni “orizzontali” (quelle tra debiti di diversa natura). Nulla cambia per tutti i casi di compensazione “interna”, o “verticale”, che non richiede la presentazione del modello F24.
Le nuove regole in vigore dal 1° ottobre 2014, si aggiungono alle altre vigenti dal 1° gennaio 2014, in tema di compensazioni dei crediti delle imposte sui redditi e dell’Irap. Ricordiamo infatti che dal 2014, i contribuenti che usano in compensazione i crediti formatisi nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’Irap, per importi superiori a 15mila euro annui, devono chiedere l’apposizione del visto di conformità.
Stesso vincolo riguarda, già da alcuni anni, l’utilizzo in compensazione del credito IVA.
Con la circolare n. 27/E del 19 settembre l’Agenzia Entrate ha fornito alcuni chiarimenti e, in particolare, ha precisato che la presentazione del modello F24 in forma cartacea è sempre ammessa nei seguenti casi particolari:
F24 precompilati dall’ente impositore (ad esempio Agenzia delle Entrate, Comuni, etc.), anche se con saldo finale superiore a 1.000,00 euro, ma a condizione che non siano indicati crediti in compensazione.
Versamenti rateali in corso – Tenuto conto che per numerosi contribuenti non titolari di partita IVA, alla data di entrata in vigore della disposizione in commento (1° ottobre 2014), sono in corso, per il corrente anno, versamenti rateali di tributi, contributi e altre entrate tramite modello F24 cartaceo, sarà possibile continuare a effettuare i versamenti delle rate successive utilizzando la medesima modalità, fino al 31 dicembre 2014, anche per importi superiori a 1.000 euro e/o utilizzando crediti in compensazione, oppure se il saldo del modello è pari a zero.
Utilizzo di crediti d’imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione – I soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione, per tale finalità possono continuare a presentare il modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli agenti medesimi.
La circolare n. 27/E ha altresì precisato che, per i versamenti dovuti da contribuenti oggettivamente impossibilitati a detenere un conto corrente:
a) i modelli F24 con saldo superiore a 1.000 euro, senza l’utilizzo di crediti in compensazione, potranno essere inviati telematicamente rivolgendosi ad un intermediario abilitato a Entratel, disponibile all’addebito del pagamento sul proprio conto corrente, ovvero ad intermediari della riscossione che consentono di presentare il modello F24 con modalità telematiche anche a soggetti non titolari di conto corrente in quanto, in tali ultimi casi, il pagamento è eseguito con modalità diverse rispetto all’addebito in conto, ad esempio tramite addebito di carte prepagate. In via residuale, nel caso in cui non fossero disponibili tali canali, potrà essere utilizzato anche il modello F24 cartaceo;
b) i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, potranno essere presentati con le modalità telematiche richiamate alla precedente lettera a). In via residuale, nel caso in cui non fossero disponibili tali canali, potrà essere presentato, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, un modello F24 a saldo zero nel quale compensare il totale dei crediti a disposizione con una parte del debito da versare; il versamento del restante debito potrà essere effettuato anche con modello F24 cartaceo.
Come abbiamo illustrato, la nuova norma impedisce di pagare i modelli F24, a certe condizioni, presentando il modello cartaceo presso una banca/poste. Banche e poste quindi, non accetteranno modelli F24 con compensazioni o eccedenti i 1.000 euro, ma se lo dovessero fare cosa potrebbe accadere? Non sono previste sanzioni ma è probabile che l’F24 venga respinto dal sistema ed il contribuente si trovi quindi inadempiente.
La normativa si presenta però controversa e potrebbe essere “aggirata”:
– evitando che il modello F24 con utilizzo di crediti in compensazione chiuda a ZERO (chiudendolo con un saldo minimo e rinviando il recupero del credito residuo ad una successiva occasione); in questo caso sarà possibile utilizzare l’home banking;
– frazionando il debito d’imposta (originariamente superiore a 1.000 euro) in più modelli F24 (singolarmente inferiori a 1.000 euro) da presentare in cartaceo presso banche e poste. Il frazionamento del debito in occasione del versamento non è espressamente vietato tanto che la risoluzione n. 67/E del 23/06/2011 lo ammette anche in caso di ravvedimento operoso.
Sconsigliamo però i Clienti di adottare questo tipo di soluzioni.
Il nostro Studio, in qualità di intermediario abilitato Entratel è a disposizione per supportarVi fin dalle prossime scadenze di ottobre 2014.
Distinti saluti.