Bonus mobili 2016, ultimi chiarimenti sulle detrazioni

Bonus mobili 2016, ultimi chiarimenti sulle detrazioni

La detrazione spetta nella misura del 50%, entro un tetto massimo di spesa pari a 10.000 euro. Ok alle caldaie

08/03/2016 –
Coloro che acquistano mobili e grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) per arredare un immobile oggetto di ristrutturazione potranno fruire fino al 31 dicembre 2016 della detrazione IRPEF del 50% su una spesa massima di 10.000 euro. Alla luce di questa nuova scadenza, il Fisco ha recentemente risposto ai dubbi più ricorrenti sul bonus mobili. Ecco per voi un riepilogo dei chiarimenti più importanti.

La detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è legata alla realizzazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio, sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici residenziali (guardiole, appartamento del portiere, lavatoi, ecc.).

Non tutti gli interventi edilizi consentono di beneficiare del bonus mobili, ma solo quelli:

  • di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, eseguiti sia sulle parti comuni di edificio residenziale sia sulle singole unità immobiliari residenziali;
  • di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
  • necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie precedenti e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • di restaurorisanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro sei mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile.

Per beneficiare della detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici:

  • è necessario che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese;
  • non è necessario, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.

La detrazione sugli arredi si applica alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016; quella sulle ristrutturazioni edilizie si applica alle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016.

La detrazione per l’acquisto di mobili spetta nella misura del 50%, entro un tetto massimo di spesa pari a 10.000 euro, indipendentemente dall’importo delle spese per i lavori di ristrutturazione, e va ripartita in dieci rate annuali.

Ecco, in estrema sintesi, i chiarimenti più significativi forniti dall’Agenzia delle Entrate in merito al bonus mobili:

  1. l’ammontare complessivo di 10.000 euro è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto dei lavori edilizi, a prescindere dal numero di soggetti che contribuiscono alla spesa. Se vengono acquistati mobili ed elettrodomestici destinati all’arredo di più unità immobiliari sottoposte a diversi interventi di recupero edilizio, allora il bonus mobili spetta per ciascuna di tali unità;
  2.  l’acquisto è agevolato anche per gli elettrodomestici privi di etichetta di classe energetica, a condizione che per tali prodotti non ne sia stato ancora previsto l’obbligo;
  3. il limite di 10.000 euro deve essere calcolato tenendo conto delle spese sostenute durante l’intero arco temporale, quindi fino al 31 dicembre 2016, anche nel caso di successivi e distinti interventi edilizi su un’unità immobiliare;
  4. le spese per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici devono essere pagate con le stesse modalità (bonifico bancario o postale) e il pagamento deve essere effettuato dallo stesso soggetto che beneficia della detrazione per gli interventi di recupero edilizio. In caso di pagamento mediante carte di credito o carte di debito (es. bancomat), la data di pagamento coincide con il giorno di utilizzo della carta da parte del titolare, così come risultante dalla ricevuta telematica di avvenuta transazione, e con il giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento;
  5. lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente, assieme all’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura; al contrario, lo scontrino che non riporta il codice fiscale dell’acquirente può comunque consentire la fruizione della detrazione a patto che:
    – riporti l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati;
    – sia riconducibile al contribuente/titolare del bancomat in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora);
  6. il bonus mobili, anche se è legato alle spese per interventi di recupero edilizio, rimane una detrazione autonoma e, in caso di decesso del contribuente, la detrazione non utilizzata, in tutto o in parte, non si trasferisce agli eredi per i rimanenti periodi d’imposta.

Con la recente circolare n. 3/E del 2/3/2016, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di affermare che la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento, è qualificabile come un intervento di manutenzione straordinaria e consente l’accesso al bonus mobili.