Modello 730/2016: tutte le principali novità punto per punto

Modello 730/2016: tutte le principali novità punto per punto

15/04/2016 – Il modello 730/2016 presenta significative novità per quanto riguarda le agevolazioni fiscali. In sintesi, proviamo a passare in rassegna le principali casistiche nelle quali potremmo imbatterci.

Titolari di contratto di locazione. I contribuenti in possesso di un contratto di locazione potranno indicare il codice identificativo del contratto invece che gli estremi di registrazione del contratto.

Incremento produttività. È stato eliminato il rigo C4 nel quale lo scorso anno venivano indicate le somme percepite per incremento della produttività, poiché per l’anno d’imposta 2015 non trova applicazione la tassazione agevolata di tali somme.

Lavoratori frontalieri. Per tali contribuenti è stato accresciuto il limite di reddito oltre il quale il reddito di lavoro dipendente è soggetto a tassazione. Nelle istruzioni, a tal proposito, si legge che il suddetto limite di “esenzione” è passato da euro 6.700 a 7.500.

Campione d’Italia. A tali contribuenti è stata riconosciuta un’esenzione dall’Irpef per i redditi di lavoro dipendente e pensione prodotti in euro fino al limite di euro 6.700.

Bonus Renzi. Ai lavoratori dipendenti e ad alcune categorie assimilate, con un reddito fino a euro 26.000, è riconosciuto un bonus Irpef (cosiddetto bonus Renzi). Rispetto allo scorso anno, però, ci sono due novità: il beneficio annuo passa da euro 640 a euro 960. Inoltre, per verificare il rispetto del limite dei euro 26.000, all’importo del reddito complessivo, determinato ai fini Irpef, occorre aggiungere la quota del reddito non assoggettato a tassazione percepita dai ricercatori e dai i lavoratori rientrati in Italia e sottrarre l’ammontare delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione (TFR).

Spese sanitarie. È riconosciuta la detrazione per le spese relative ai trattamenti di mesoterapia ed ozonoterapia. Ai fini della detraibilità però è necessario che le spese siano correlate a una prescrizione medica. Al contrario, non è consentita la detrazione per i trattamenti di ‘haloterapia’ o Grotte di sale.

Spese funebri. Per ciò che riguarda la detraibilità delle spese funebri, scompare il vincolo di parentela. Ne deriva che, per importo non superiore a euro 1.550, sarà riconosciuta la detrazione del 19 per cento delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, anche se non legate da un vincolo di parentela con chi ha sostenuto la spesa.

Spese istruzione non universitaria. È riconosciuta una detrazione del 19 per cento delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia (scuola materna), del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado (elementare, media e superiori) per un importo annuo non superiore a euro 400 per studente. Tra le spese ammesse alla detrazione in esame, si ricorda che è possibile detrarre la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e la spesa per la mensa scolastica.

Spese istruzione universitaria. È riconosciuta una detrazione del 19 per cento delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali. Contrariamente a quanto previsto lo scorso anno, per le università non statali, sarà possibile portare in detrazione un importo non superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca che avrebbe dovuto essere emanato entro lo scorso 31 gennaio 2016.

Recupero del patrimonio edilizio e bonus mobili. Analogamente allo scorso anno, è prorogata sia la detrazione del 50 per cento per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio sia la detrazione del 50 per cento per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a euro 10.000. Una prima novità è costituita dalla precisazione fornita dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 3/2016. Al riguardo, infatti, è stato puntualizzato che la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e come tale qualificabile quale intervento di “manutenzione straordinaria”, consente l’accesso al bonus arredi, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente. Un’altra precisazione fornita dall’Agenzia delle Entrate riguarda il sostenimento delle spese per la sostituzione dei sanitari. Al riguardo, infatti, l’Amministrazione finanziaria ritiene che l’intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia non sia agevolabile sia perché è inquadrato tra gli interventi di manutenzione ordinaria sia perché non può essere nemmeno annoverato come intervento diretto all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Risparmio energetico. La detrazione del 65 per cento:

  • è prorogata per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici;
  • è prorogata per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;
  • è riconosciuta per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.