ADEMPIMENTI IMU, TASI, TARI E IVIE 2014 – COMUNICAZIONE AI CLIENTI

ADEMPIMENTI IMU, TASI, TARI E IVIE 2014 – COMUNICAZIONE AI CLIENTI

IUC (TARI, TASI e IMU)

La legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) ha ridisegnato un nuovo assetto per i tributi comunali introducendo l’impostaunica comunale (IUC).

La IUC si incardina su due presupposti:

uno collegato al possesso di immobili;

l’altro all’erogazione dei servizi comunali

da cui originano tre tributi:

la TARI (tassa rifiuti) o tariffa corrispettiva, dovuta dall’utilizzatore dell’immobile, a fronte dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

la TASI (tributo per i servizi indivisibili), dovuta sia dal possessore che dall’utilizzatore di immobili, comprese le abitazioni principali non di lusso, e con l’esclusione dei terreni agricoli;

l’IMU, imposta patrimoniale propria, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, con esclusione delle abitazioni principali non di lusso.

TARI

La TARI è il tributo destinato a finanziare i costi di raccolta e smaltimento rifiuti, in sostituzione della Tarsu/Tares.

È dovuto da chi, a qualsiasi titolo, occupa o conduce locali, indipendentemente dall’uso a cui sono adibiti, mentre è esclusa per le aree scoperte pertinenziali o accessorie non operative (giardini condominiali, cortili, ecc.) e le parti comuni dell’edificio non detenute o occupate in via esclusiva (ad esempio, tetti e lastrici solari, scale, aree destinate al parcheggio). Specifiche ipotesi di riduzioni tariffarie possono essere adottate dai Comuni (ad esempio, abitazioni con unico occupante, abitazioni tenute a disposizione per uso limitato, fabbricati rurali a uso abitativo).

La TARI è dovuta nella misura massima del 20% in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o nel caso in cui lo stesso sia gravemente carente, mentre nelle zone in cui non è effettuata la raccolta è dovuta in misura non superiore al 40%. Infine, dovranno essere previste riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

Ciascun Comune regolamenta le modalità di applicazione della TARI sulla base della tariffa giornaliera per quei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. Si considera temporanea una occupazione che si protrae per un periodo non superiore a 183 giorni nel medesimo anno solare.

TARI – Termini e modalità di pagamento. Il calcolo della TARI è di competenza del Comune (o del gestore del servizio in concessione); il contribuente riceverà quindi al proprio domicilio gli appositi moduli già predisposti per il pagamento, con l’indicazione dell’importo da versare e delle scadenze deliberate da ciascun Comune.

TASI

La TASI è destinata al finanziamento dei servizi comunali rivolti alla collettività, come manutenzione del manto stradale, pubblica illuminazione, ecc.

E’ dovuta dal possessore o detentore di fabbricati, aree scoperte, aree edificabili. Nelle locazioni finanziarie, la Tasi è dovuta dal locatario.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

La base imponibile è quella già prevista per l’IMU: la rendita catastale dell’immobile rivalutata del 5% e moltiplicata per il relativo coefficiente del gruppo catastale; al valore imponibile ottenuto si applica l’aliquota deliberata dal Comune e le eventuali detrazioni.

L’aliquota base è pari all’1 per mille, ma il Comune può deliberare riduzioni (fino all’azzeramento) o aumenti, rispettando comunque il vincolo in base al quale la somma delle aliquote di TASI e IMU non deve superare, per ciascuna tipologia di immobile, l’aliquota massima consentita per l’IMU nel 2013. Per i fabbricati rurali strumentali, l’aliquota non può andare oltre l’1 per mille.

Analogamente a quanto previsto per la TARI, anche in riferimento alla TASI il Comune può stabilire riduzioni ed esenzioni (se l’abitazione ha un unico occupante, è ad uso stagionale, è abitata da persone che risiedono per più di sei mesi all’anno all’estero, il fabbricato rurale è a uso abitativo, ecc.).

Se l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (ad esempio perché locata) è stabilito che:

il titolare del diritto reale e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria;

l’occupante versa il tributo nella misura, stabilita dal Comune con regolamento, compresa fra il 10% e il 30% dell’importo complessivamente dovuto. La parte residua va pagata dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell’anno, la TASI è dovuta solo dal possessore/detentore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

TASI – Termini e modalità di pagamento. Il Governo (con comunicato stampa MEF n. 128 del 19 maggio 2014) ha comunicato che per venire incontro da un lato alle esigenze determinate dal rinnovo dei consigli comunali, e dall’altro all’esigenza di garantire ai contribuenti certezza sugli adempimenti fiscali, nei Comuni che entro il 23 maggio non hanno deliberato le aliquote, la scadenza per il pagamento della prima rata della TASI è prorogata da giugno a settembre. Per tutti gli altri Comuni la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi resta il 16 giugno 2014.

Confedilizia ha elaborato una lista definitiva dei Comuni che hanno deliberato l`aliquota sulla Tasi entro il 23 maggio. La lista è disponibile on line:

Abbiamo rinnovato il sito!

Sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono invece disponibili i testi di tutte le delibere già adottate:

http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/sceltaregione.htm

La scadenza per il pagamento della prima rata TASI è quindi fissata al 16 giugno 2014 se relativa ad immobili ubicati in Comuni che hanno deliberato le aliquote e i regolamenti entro il 23 maggio 2014 e a settembre per gli altri. La seconda rata scade il 16 dicembre. Con riferimento agli immobili adibiti ad abitazione principale il versamento per il primo anno deve essere effettuato con un’unica rata entro il 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui al 31 maggio 2014 sia pubblicata la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni. Il contribuente dovrà procedere al calcolo in proprio e potrà effettuare il pagamento tramite modello F24 o apposito bollettino postale. Nulla vieta ai Comuni di allestire un servizio di calcolo della TASI ma non ci risultano significativi interventi in tal senso.

IMU

A partire dal 2014 l’IMU non si applicherà all’abitazione principale e alle relative pertinenze, escluse quelle accatastate come A/1, A/8 e A/9, che però fruiranno dell’aliquota ridotta e della detrazione di 200 euro.

Per l’anno d’imposta 2013 l’IMU sugli immobili strumentali sarà deducibile dalle imposte sui redditi nella misura del 30%, quota che scende al 20% negli anni successivi. Invece, il reddito delle case non locate che scontano l’IMU, ubicate nello stesso comune in cui si trova l’abitazione principale, sarà assoggettato a Irpef nella misura del 50%.

I Comuni possono disporre casi di esclusione come, ad esempio, per i proprietari o gli usufruttuari anziani o disabili che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero, per i cittadini italiani non residenti, per la casa concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzata come abitazione principale. Sono sempre esenti le case delle cooperative edilizie assegnate ai soci che le destinano ad abitazione principale, gli alloggi sociali, la casa assegnata al coniuge separato, l’unico immobile posseduto dal personale delle forze armate o delle forze di polizia, i fabbricati rurali a uso strumentale.

E’ infine ridotto da 110 a 75 il moltiplicatore per determinare la base IMU dei terreni agricoli e di quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

IMU – Termini e modalità di pagamento. La scadenza per il pagamento della prima rata IMU è fissato per tutti al 16 giugno 2014. La seconda rata scade il 16 dicembre. Il contribuente dovrà procedere al calcolo in proprio e potrà effettuare il pagamento tramite modello F24 o apposito bollettino postale.

La Dichiarazione IUC/IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

IVIE

L’IVIE (Imposta Immobili all’estero) è una imposta patrimoniale a carico delle persone fisiche residenti nel territorio italiano (anche se senza cittadinanza italiana).

L’imposta è dovuta dai:

• proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo

titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi;

• concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali;

• locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

IVIE – Termini e modalità di pagamento. Per il versamento dell’IVIE si applicano le stesse regole previste per l’Irpef, comprese quelle riguardanti importi e date di acconto e saldo. Quindi, nel 2014 andrà pagata l’IVIE riferita al periodo d’imposta 2013 e gli acconti per il 2014.