– Versione completa
– Condomini
– Consorzi
– Enti no profit
– Imprese
– Lavoratori autonomi
– Persone fisiche
– Società di capitali
– Società di persone
IN BREVE
RISCOSSIONE E VERSAMENTI
D.P.C.M. 13 giugno 2014
É stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 13 giugno 2014 che prevede la proroga dei termini per effettuare i pagamenti derivanti da
UNICO 2014 per i soggetti che (anche indirettamente) esercitano attività economiche interessate agli studi di settore.
Le nuove date sono le seguenti:
fino al 7 luglio 2014 senza maggiorazione;
dall’8 luglio al 20 agosto 2014 con maggiorazione del 0,40%.
Vedi l’Approfondimento
TRIBUTI LOCALI
D.L. 9 giugno 2014, n. 88
Con il D.L. 9 giugno 2014, n. 88 , in vigore dal 10 giugno (giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), è stata confermata la proroga al
16 ottobre 2014 del versamento della prima rata TASI 2014 per gli immobili situati nei Comuni che non hanno inviato, entro il 23 maggio 2014, le
specifiche delibere al MEF e che pertanto non risultano pubblicate sull’apposito sito entro il 31 maggio 2014.
Il decreto ha però stabilito che qualora i Comuni non adottino le delibere entro il prossimo 10 settembre e quindi le stesse non siano pubblicate
dal MEF entro il 18 settembre, i contribuenti dovranno versare la TASI applicando l’aliquota base dell’1 per mille, in un’unica soluzione, entro il 16
dicembre 2014.
Per tutti gli immobili situati in Comuni che hanno adottato le delibere entro il 23 maggio 2014 la scadenza resta fissata al 16 giugno 2014; tuttavia,
molti comuni hanno concesso una ulteriore e specifica “proroga” sulla scadenza del 16 giugno (è opportuno consultare i siti internet dei comuni
interessati).
D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, nella legge n. 124/2013) (“Decreto casa”)
Circolare per il Cliente 17 giugno 2014 n. 225
a cura di Studio Meli S.r.l.
VERSIONI WORD PERSONALIZZATE
IN BREVE
Unico 2014: proroga per i soggetti interessati dagli studi di settore
Rebus scadenza per la TASI: proroga per la prima rata (ma non per tutti)
Esenzione IMU sul “magazzino” delle imprese edili
Ravvedimento IMU
Comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale
TUR allo 0,15%
Pubblicato l’elenco degli enti ammessi ai fondi del 5 per 1000
Agevolazioni fiscali per imprese di autotrasporto
Liquidazione SRL “semplificata”
APPROFONDIMENTI
Proroga per i versamenti di UNICO, ma solo per i contribuenti assoggettati agli studi di settore
Esenzione IMU sul “magazzino” delle imprese edili: dichiarazione entro il 30 giugno 2014
PRINCIPALI SCADENZE
Unico 2014: proroga per i soggetti interessati dagli studi di settore
Rebus scadenza per la TASI: proroga per la prima rata (ma non per tutti)
Esenzione IMU sul “magazzino” delle imprese edili
Circolare per il Cliente 17 giugno 2014 n. 225
– 1 –
www.mysolution.it è una testata registrata al Tribunale di Milano – Reg. N. 82 del 22/02/2010. Direttore responsabile: Elio Cipriani
©Copyright 2013 CESI Multimedia S.r.l. – Via Vittoria Colonna, 7 – 20149 Milano, telefono 02.36165.200 – e-mail: info@cesimultimedia.it
A partire dalla seconda rata 2013, ed in via permanente a decorrere dal 2014, «sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati».
Il Dipartimento delle Finanze del MEF, con la R.M. n. 11/DF/2013 ha successivamente esteso l’esenzione dall’IMU anche ai fabbricati acquistati
dall’impresa, sui quali la stessa procede ad interventi di incisivo recupero.
Il “Decreto casa” prevede anche l’obbligo, a pena di decadenza dai citati benefici, di presentare la dichiarazione IMU entro il temine ordinario del
«30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta».
Entro il prossimo 30 giugno 2014 andrà presentata la dichiarazione IMU relativa all’esclusione della seconda rata dell’IMU per il 2013; le
variazioni avvenute nel 2014 andranno dichiarate entro il 30 giugno 2015.
Vedi l’Approfondimento
Il 16 giugno 2014 è scaduto il termine per il versamento della prima rata IMU.
Per i ritardatari, decorso il termine, resterà però la possibilità di ricorrere al ravvedimento:
sprint entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,2% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,2%
per un giorno di ritardo fino al 2,80% per 14 giorni;
breve decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione
ridotta al 3% (un decimo del 30%);
lungo decorsi i 30 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro un anno dalla violazione, con la sanzione ridotta al 3,75% (un
ottavo del 30%)
IRES
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. da 117 a 128
La comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale deve essere presentata dalla società controllante:
nel caso di esercizio dell’opzione, entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta precedente
al primo esercizio cui si riferisce l’esercizio dell’opzione stessa;
nel caso di rinnovo dell’opzione, entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta precedente al
primo esercizio successivo al triennio di efficacia dell’opzione;
nel caso di mancato rinnovo dell’opzione, entro trenta giorni dal termine previsto per il rinnovo dell’opzione;
nel caso di interruzione della tassazione di gruppo, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento che ha comportato l’interruzione
stessa.
Quindi, entro il 16 giugno 2014 deve essere presentata la comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale per il triennio
2013-2015.
Il D.L. n.16/2012 ha stabilito che non è precluso l’accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di una comunicazione preventiva (o di
un altro adempimento di natura formale) non eseguito tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati
accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale
conoscenza, purché il contribuente:
AGEVOLAZIONI
La Banca Centrale Europea, con decorrenza dall’11 giugno 2014, ha ridotto dallo 0,25% allo 0,15% il tasso di interesse sulle operazioni di
rifinanziamento principali dell’Eurosistema (TUR).
La riduzione del TUR comporterà la riduzione dei tassi di interesse ad esso collegati, quali per esempio quelli previsti per rateazioni e dilazioni
INPS ed INAIL.
Agenzia Entrate, Comunicato stampa 26 maggio 2014
L’Agenzia Entrate ha pubblicato sul suo sito internet l’elenco degli enti di volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno
chiesto di accedere al beneficio del 5 per 1000.
Si ricorda che, entro il 30 giugno 2014, i legali rappresentanti degli enti del volontariato presenti in lista, devono presentare alla Direzione
regionale dell’Agenzia delle Entrate, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti i requisiti di ammissione all’elenco. Alla
dichiarazione deve essere allegata copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante che sottoscrive. I rappresentanti legali
delle associazioni sportive dilettantistiche dovranno invece inviare tale dichiarazione alla struttura del Coni competente per territorio.
Ravvedimento IMU
Comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale
abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data di scadenza ordinaria 1. del termine;
2. effettui la comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
3. versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione (258 euro) esclusa la compensazione prevista.
TUR allo 0,15%
Pubblicato l’elenco degli enti ammessi ai fondi del 5 per 1000
Agevolazioni fiscali per imprese di autotrasporto
– 2 –
www.mysolution.it è una testata registrata al Tribunale di Milano – Reg. N. 82 del 22/02/2010. Direttore responsabile: Elio Cipriani
©Copyright 2013 CESI Multimedia S.r.l. – Via Vittoria Colonna, 7 – 20149 Milano, telefono 02.36165.200 – e-mail: info@cesimultimedia.it
Comunicato stampa Agenzia Entrate del 30/5/14
Le agevolazioni per gli autotrasportatori sono confermate anche per il 2014 con gli stessi importi previsti nel 2013 e quindi:
le imprese di autotrasporto merci (in conto terzi e in conto proprio) possono recuperare nel 2014 (come credito d’imposta da utilizzare in
compensazione mediante F24) le somme versate nel 2013 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la
responsabilità civile e per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo a motore adibito
a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate;
le imprese di autotrasporto di merci conto terzi possono beneficiare, per il periodo d’imposta 2013 (ma con effetti in UNICO 2014), di una
deduzione forfetaria delle spese non documentate per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede
l’impresa, pari a 56,00 euro per i trasporti all’interno della Regione e delle Regioni confinanti, e di 92,00 euro per i trasporti effettuati oltre tale
ambito.
SOCIETÀ
Ministero dello Sviluppo economico, parere prot. n. 94215 del 19/5/14
Il MISE ha confermato che è possibile accertare la causa di scioglimento di una SRL e nominare i liquidatori secondo modalità “semplificate” (artt.
2484 c.c. e ss.) e quindi senza che si renda necessario l’intervento di un notaio.
In particolare il Ministero ha precisato che:
non è obbligatorio l’intervento del notaio nelle assemblee dei soci che deliberano la nomina dei liquidatori anche se prevedono precisazioni e
particolarizzazioni circa i poteri agli stessi attribuiti, rispetto a quanto ordinariamente stabilito dalle norme civilistiche;
è obbligatorio il ricorso alla verbalizzazione notarile soltanto qualora la delibera di nomina dei liquidatori intervenga successivamente,
rispetto a quanto già oggetto di particolare e specifica definizione statutaria, con riferimento alle attribuzioni ed ai poteri spettanti ai
liquidatori, al fine di modificarne i contenuti.
APPROFONDIMENTI
RISCOSSIONE E VERSAMENTI
É stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 13 giugno 2014 – il cui contenuto era stato anticipato da un comunicato stampa diffuso dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze – che prevede la proroga dei termini per effettuare i pagamenti derivanti da UNICO 2014 per i soggetti
che (anche indirettamente) esercitano attività economiche interessate agli studi di settore.
Le nuove date sono le seguenti:
fino al 7 luglio 2014 senza maggiorazione;
dall’8 luglio al 20 agosto 2014 con maggiorazione del 0,40%.
La proroga riguarda i versamenti di IRPEF (e relative addizionali), IRES, IRAP e IVA per tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per
le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio
(5.164.569 euro annui).
La proroga non si applica a tutte le persone fisiche, ma soltanto a quelle assoggettate a studi di settore anche se indirettamente (tramite
partecipazioni a società o associazioni fiscalmente “trasparenti”); è il caso, per esempio, di una persona fisica (anche senza partita IVA) che
risulti socia di una s.n.c. assoggettata agli studi di settore.
Rientrano nella proroga i soggetti per i quali operano:
cause di esclusione dagli studi di settore (diverse da quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore
al limite stabilito, per ciascuno studio di settore, dal relativo decreto di approvazione);
cause di inapplicabilità degli studi stessi.
La proroga si applica anche ai contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (i
cosiddetti “minimi”).
La proroga si estende anche agli altri versamenti collegati alla scadenza delle imposte dirette come, per esempio:
ai versamenti delle persone fisiche che hanno optato per il regime della cedolare secca e dei titolari della proprietà o di altro diritto reale su
immobili situati all’estero che devono versare l’IVIE;
al versamento del diritto annuale per l’iscrizione nel Registro Imprese; ai sensi dell’art. 8 del D.M. 11 maggio 2001, n. 359, infatti, il
diritto camerale deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi;
al versamento del saldo per il 2013 e d e l primo acconto per il 2014 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e
professionisti iscritti alle relative gestioni separate dell’INPS.
In caso di opzione per il consolidato fiscale (e quindi per quanto concerne la sola IRES) la proroga opera solo nel caso in cui le condizioni
siano rispettate in capo alla consolidante (indipendentemente dalle condizioni riscontrate su ogni singola consolidata).
In caso di pagamento rateizzato degli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi, i termini di versamento delle rate successive alla prima,
rimangono invariati e quindi fissati:
Liquidazione SRL “semplificata”
Proroga per i versamenti di UNICO, ma solo per i contribuenti assoggettati agli studi di settore
– 3 –
www.mysolution.it è una testata registrata al Tribunale di Milano – Reg. N. 82 del 22/02/2010. Direttore responsabile: Elio Cipriani
©Copyright 2013 CESI Multimedia S.r.l. – Via Vittoria Colonna, 7 – 20149 Milano, telefono 02.36165.200 – e-mail: info@cesimultimedia.it
• al giorno 16 di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti titolari di partita IVA;
• alla fine di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti non titolari di partita IVA.
Pertanto, un contribuente che può beneficiare della proroga e versa la prima rata entro il 7 luglio 2014, se è titolare di partita IVA dovrà versare
la seconda rata entro il 16 luglio 2014, se non è titolare di partita IVA dovrà invece versare la seconda rata entro il 31 luglio 2014.
TRIBUTI LOCALI
Il “Decreto casa” (D.L. n. 102/2013 , convertito, con modificazioni, nella legge n. 124/02013) prevede che, a partire dalla seconda rata 2013, ed
in via permanente a decorrere dal 2014, «sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati».
Il Dipartimento delle Finanze del MEF, con la R.M. n. 11/DF/2013 ha successivamente esteso l’esenzione dall’IMU anche ai fabbricati acquistati
dall’impresa, sui quali la stessa procede ad interventi di incisivo recupero, consistenti in:
restauro e risanamento conservativo (art. 3, comma 1 , lett. c, D.P.R. n. 380/2001),
ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1 , lett. d, D.P.R. n. 380/2001),
ristrutturazione urbanistica (art. 3, comma 1 , lett. f, D.P.R. n. 380/2001).
L’esclusione da IMU si applica solo a condizione che i lavori di costruzione o ristrutturazione siano ultimati e che il fabbricato sia classificato in
bilancio tra le “Rimanenze” (e quindi destinato alla vendita e non locato).
Il “Decreto casa” prevede anche l’obbligo, a pena di decadenza dai citati benefici, di presentare la dichiarazione IMU entro il
temine ordinario del «30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell’imposta».
Entro il prossimo 30 giugno 2014 andrà presentata la dichiarazione IMU relativa all’esclusione della seconda rata dell’IMU per il 2013; le
variazioni avvenute nel 2014 andranno dichiarate entro il 30 giugno 2015.
Entro il prossimo 30 giugno 2014, quindi, anche solo per confermare l’esenzione IMU relativamente alla seconda rata 2013, dovrà essere
presentato il modello di dichiarazione IMU per gli immobili che al 31 dicembre 2013 risultavano:
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita e non locati;
acquistati dall’impresa e ristrutturati prima della loro vendita, e non locati.
La dichiarazione IMU rimarrà efficace anche per i periodi d’imposta successivi a quello di presentazione, fino alla vendita del fabbricato o
all’eventuale destinazione alla locazione.
PRINCIPALI SCADENZE
Lunedì 30 giugno 2014 Imposta
sostitutiva
Versamento dell’imposta
sostitutiva relativa alla
r i v a l u t a z i o n e d e l l e
partecipazioni e dei terreni
non in regime d’impresa
posseduti all’1/07/2011 (III
rata) ovvero all’1/01/2013
(I rata)
Persone fisiche Mod. F 24
Lunedì 30 giugno 2014 IMU-IUC Presentazione
dichiarazione
movimentazioni 2013
Lunedì 7 luglio 2014 IRPEF Versamento dell’imposta a
saldo 2013 e del primo
acconto 2014 (risultante
dalla dichiarazione UNICO
2 0 1 4 P E R S O N E
FISICHE/SOCIETÀ DI
PERSONE) – proroga
v a l i d a p e r s o g g e t t i
interessati dagli studi di
settore
Mod. F 24
Esenzione IMU sul “magazzino” delle imprese edili: dichiarazione entro il 30 giugno 2014
– 4 –
www.mysolution.it è una testata registrata al Tribunale di Milano – Reg. N. 82 del 22/02/2010. Direttore responsabile: Elio Cipriani
©Copyright 2013 CESI Multimedia S.r.l. – Via Vittoria Colonna, 7 – 20149 Milano, telefono 02.36165.200 – e-mail: info@cesimultimedia.it
Lunedì 7 luglio 2014 IRES Versamento dell’imposta a
saldo 2013 e del primo
acconto 2014 (risultante
dalla dichiarazione UNICO
2014 SOGGETTI IRES),
p e r i s o g g e t t i c o n
esercizio coincidente con
l ’ a n n o s o l a r e e
approvazione del bilancio
n e i t e r m i n i o r d i n a r i –
p r o r o g a v a l i d a p e r
soggetti interessati dagli
studi di settore
Mod. F 24
Lunedì 7 luglio 2014 IRAP Versamento dell’imposta a
saldo 2013 e del primo
acconto 2014 (risultante
dalla dichiarazione IRAP
2014) – proroga valida per
soggetti interessati dagli
studi di settore
Mod. F 24
Lunedì 7 luglio 2014 Diritto
camerale
V e r s a m e n t o d i r i t t o
annuale 2014 – proroga
v a l i d a p e r i s o g g e t t i
interessati dalla proroga
delle imposte dirette
Imprese iscritte al
Registro Imprese
Mod. F 24 on
line
– 5 –
www.mysolution.it è una testata registrata al Tribunale di Milano – Reg. N. 82 del 22/02/2010. Direttore responsabile: Elio Cipriani
©Copyright 2013 CESI Multimedia S.r.l. – Via Vittoria Colonna, 7 – 20149 Milano, telefono 02.36165.200 – e-mail: info@cesimultimedia.it

