Spese mediche – Dichiarazione dei redditi

Spese mediche – Dichiarazione dei redditi

Dichiarazione dei redditi in arrivo significa anche recupero della documentazione riguardante le spese sanitarie sostenute nell’anno precedente.

Bisogna raccogliere gli scontrini della farmacia, le fatture delle visite specialistiche, le ricevute dei ticket: tutti costi che possono essere detratti dall’Irpef nella misura del 19%.

Le spese mediche sono una delle componenti principali degli oneri detraibili, le prime da riportare nel Quadro E del modello 730. Ecco le regole principali.

COME FUNZIONA LA DETRAZIONE
Le spese sanitarie danno diritto alla detrazione d’imposta per il 19% del loro importo. C’è però una franchigia di 129,11 euro. Questo significa che il contribuente deve:

1.   sommare tutte le spese sostenute,

2.   sottrarre la franchigia,

3.   calcolare il 19% sul risultato ottenuto.

Esempio:
Spese complessive  |  Franchigia  |  Base imponibile  |  Detrazione   |  Importo detraibile
€ 1.000                     –   € 129,11     =    € 870,89            x         19%        =       € 165,47

Se le spese sostenute nell’anno non superano l’importo della franchigia non si ha diritto alla detrazione.
La franchigia non si applica, cioè si ha la detrazione sull’intera spesa, se questa riguarda i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione e il sollevamento di portatori di handicap (es. carrozzine) e l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare la loro autosufficienza.
Se le spese sanitarie hanno superato nell’anno il limite di 15.493,71 euro (calcolato senza togliere la franchigia) è possibile ripartire la detrazione spettante in 4 quote annuali di importo uguale. La ripartizione è necessaria se non c’è “capienza fiscale”, cioè se l’Irpef da pagare nell’anno è inferiore alla detrazione a cui si ha diritto.

SPESE MEDICHE DETRAIBILI
Possono essere detratte le seguenti spese, che siano state sostenute sia nell’ambito di prestazioni private sia del Servizio sanitario nazionale (ticket):

  • prestazioni chirurgiche;
  • analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
  • prestazioni specialistiche;
  • acquisto o affitto di protesi sanitarie e la manutenzione delle stesse (es. pile per l’apparecchio acustico);
  • prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
  • prestazioni rese da una figura professionale riconosciuta (quale per esempio il fisioterapista, il podologo, il logopedista, l’educatore professionale, l’igienista dentale, il dietista, l’infermiere);
  • ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’Istituto;
  • acquisto di medicinali (compresi i medicinali omeopatici);
  • spese relative all’acquisto o all’affitto di dispositivi medici (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna) purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE;
  •  spese relative al trapianto di organi;
  • spese relative alle cure termali;
  • importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.

Si precisa che non sono invece detraibili le spese sostenute per le prestazioni rese da un osteopata (figura non indicata tra le figure sanitarie riconosciute disponibile sul sito istituzionale del Ministero).
È possibile fruire della detrazione d’imposta del 19% anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:

  • assistenza infermieristica e riabilitativa (per es. fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
  • prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  • prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
  • prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Non sono detraibili le spese sanitarie sostenute per danni arrecati da terzi (es. a seguito di un’incidente stradale) già risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto (es. assicurazione). Diverso è il discorso per i rimborsi di spese mediche per polizze sanitarie pagate dallo stesso contribuente: in questo caso i costi sostenuti possono comunque essere portati in detrazione.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER DETRAZIONE SPESE MEDICHE
Per usufruire della detrazione bisogna essere in possesso della documentazione che certifica la spesa (fattura, parcella, ricevuta quietanzata o scontrino). In particolare:
Per le spese indicate nei righi E1, E2, E3, ed E25 occorre conservare la seguente documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme:

  • per le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali gli scontrini fiscali contenenti la natura e la quantità dei medicinali acquistati il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale e il codice fiscale del destinatario dei medicinali;
  • per i dispostivi medici lo scontrino o fattura riportante la descrizione del prodotto acquistato e i dati del soggetto che sostiene la spesa e la documentazione attestante che il dispositivo medico è contrassegnato dalla marcatura CE in quanto conformi dalle direttive europee;
  • per le visite mediche rese da un medico generico o da uno specialista il ticket, la ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico o dall’ospedale o dal centro sanitario che ha effettuato la prestazione;
  • per le visite mediche rese da una delle figure professionali riconosciute il ticket, la ricevuta fiscale/fattura rilasciata direttamente dal professionista. Se la fattura è rilasciata da soggetto diverso dal soggetto che ha effettuato la prestazione è richiesta l’attestazione che la prestazione è stata eseguita direttamente da personale medico o paramedico o comunque sotto il suo controllo.
  • per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall’esercente l’arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione.

Per i ricoveri o le degenze la ricevuta o fattura rilasciata dall’ospedale o dalla casa di riposo (se relativo al ricovero di un anziano) purché in quest’ultimo caso sia separatamente indicato l’importo relativo alle spese mediche effettuate durante il ricovero presso tale struttura.

Per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze e alla certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap, anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap.
Le spese mediche sostenute all’estero sono soggette allo stesso regime di quelle italiane e anche per queste deve essere conservata la documentazione quietanzata. Le spese per il trasferimento e il soggiorno all’estero, anche se per motivi di salute, non sono detraibili. Se la documentazione sanitaria è in lingua originale va corredata da una traduzione in italiano libera (se dall’inglese, francese, tedesco o spagnolo) o giurata (se da altre lingue).